La spendita della falsa qualità di magistrato onorario

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che si affermi falsamente magistrato onorario (Nel caso di specie, il professionista aveva affisso nel proprio studio una targa in cui si attribuiva, falsamente, la qualità di GOT).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 188

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, Cassazione Civile, sez. U, 13 gennaio 2006, n. 00486- Pres. Nicastro G- Rel. Falcone G- P.M. Palmieri R (Conf.); Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 242; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 55.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 188 del 13 Dicembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 01 Ottobre 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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