La sostituzione di persona all’esame di abilitazione alla professione forense

Integra illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che si introduca nell’aula d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione spacciandosi per commissario d’esame allo scopo di aiutare indebitamente un candidato (Nella specie, il professionista veniva sorpreso dalla polizia penitenziaria nell’aula d’esame, con in dosso apparecchiature informatiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 202
NOTA:
In arg. cfr. l’art. 72, co. 1, nuovo codice deontologico.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Settembre 2011 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3023 del 09 Febbraio 2015 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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