La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

Qualora l’addebito disciplinare riguardi gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale. Tale pregiudizialità, che opera anche nella fase amministrativa del procedimento, determina un ostacolo al diritto di procedere, con la conseguenza che il termine di prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 30 Settembre 2009 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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