La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale

L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 2.3.2011, n. 81.
Si ricorda che, secondo Corte di Cassazione, SSUU, ordinanza n. 16068 del 14 luglio 2014, all’istituto della prescrizione dell’azione disciplinare non è applicabile il principio del favor nei confronti dell’incolpato (jus superveniens), stabilito dall’art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, per i procedimenti disciplinari pendenti.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 20 Marzo 2008 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19448 del 30 Settembre 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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