La riunione dei procedimenti disciplinari in sede d’appello

Qualora al professionista siano contestate più violazioni di norme deontologiche, che abbiano dato luogo ad autonomi procedimenti disciplinari riuniti soltanto in sede di impugnazione avanti al CNF, non sarebbe costituzionalmente corretto determinare la sanzione da irrogarsi in quella risultante dalla somma aritmetica delle diverse sanzioni comminate nei singoli procedimenti, perché ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra colui che si è visto operare la riunione dei procedimenti dinnanzi al giudicante di primo grado e colui che tale riunione ha ottenuto in sede di appello: il primo avrebbe infatti riportato un’unica sanzione, in essa ricomprendendosi tutti i comportamenti, mentre al secondo verrebbe irrogata un’ingiusta somma delle sanzioni applicate nei diversi procedimenti.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146

NOTA:
Sulla discrezionalità nel disporre la riunione dei procedimenti avanti al COA, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Voghera, delibera del 10 Luglio 2008 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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