La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 134 del 25 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 25 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 22 Novembre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7499 del 08 Marzo 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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