La rilevanza disciplinare di fatti commessi prima dell’iscrizione all’albo

Se è vero che il procedimento disciplinare può essere promosso per fatti deontologicamente rilevanti commessi nel periodo di esercizio dell’attività professionale, è principio altrettanto consolidato che l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria (art.44 comma 1 RDL 1578/1933:”l’avvocato che è stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione) e ciò in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità del professionista. Ne consegue che l’azione disciplinare può essere esercitata dal COA anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorchè il “vulnus” che da tali fatti deriva sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 20 Febbraio 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 14 Luglio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25369 del 01 Dicembre 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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