La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)

I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 246 del 29 dicembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 246 del 29 Dicembre 2021
- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera del 13 Settembre 2018
Giurisprudenza CNF

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