La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)

I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Picchioni), sentenza n. 165 del 16 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 16 Dicembre 2019 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 26 Maggio 2016
Giurisprudenza CNF

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