La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF dopo il rinvio della Cassazione

La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al CNF a seguito di sentenza di Cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 c.p.c., stante l’assenza, nell’ambito della Legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 89 del 22 marzo 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 22 Marzo 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 22 Gennaio 2019 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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