La revocazione è ammessa per i soli motivi tassativamente indicati dalla Legge

Il carattere di impugnazione eccezionale della revocazione, consentita per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 c.p.c., comporta l’inammissibilità di ogni censura non compresa in detta tassativa elencazione (Nella specie trattavasi di “ricorso per revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c.”, originato dalla decisione del COA sull’istanza di ricusazione proposta dall’incolpato).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Baffa), sentenza del 10 aprile 2013, n. 47
NOTA:
In senso conforme, Cass. Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16402 e C.N.F., 4 febbraio 2004, n. 19.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 10 Aprile 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Dicembre 2004 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8572 del 28 Aprile 2015 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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