La revoca del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere

L’intervenuta revoca del provvedimento impugnato (nella specie, di sospensione cautelare dall’esercizio della professione) determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento della decisione stessa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 marzo 2015, n. 30

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 marzo 2015, n. 29, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 128, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pisano), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 3 settembre 2013, n. 154; Cons. Naz. Forense 12-10-2011, n. 159.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 12 Marzo 2015 (estinzione) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 03 Ottobre 2012 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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