La “restituzione” dei documenti al cliente implica un comportamento attivo

Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 42 cdf, ora 33 ncdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 68.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 11 Giugno 2015 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 27 Settembre 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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