La responsabilità disciplinare del falsus procurator

Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in difetto dei relativi poteri ovvero di procura scritta, rimetta la querela per conto di un proprio preteso cliente, e ciò quand’anche tale attività professionale sia compiuta nel sostanziale interesse di quest’ultimo, il cui eventuale vantaggio non esclude infatti la responsabilità disciplinare del professionista, potendo tutt’al più attenuare la relativa sanzione (Nel caso di specie, la procura speciale non veniva esibita ai Carabinieri al momento della remissione della querela, né prodotta nel corso del successivo giudizio disciplinare di primo e secondo grado instaurato a carico del professionista su esposto del “cliente”).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 dicembre 2012, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 20 Dicembre 2012 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 10 Giugno 2008 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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