La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito deontologico permanente o continuato

Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di deposito in giudizio di corrispondenza riservata).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 26 settembre 2014, n. 117

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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