La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato

Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avocato e procuratore), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, del citato R.D.L., è obbligatorio) abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. L’indicata disciplina non è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale ne è incisa dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1993, n. 9893, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Baldassarre V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

NOTA:
In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

Giurisprudenza Cassazione

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