La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale, ritenendo all’uopo sufficiente la sintetica motivazione di rigetto addotta dal CDD, secondo cui “i fatti per cui essa [istanza] è avanzata non sono conferenti con l’incolpazione e non sono indispensabili al merito della vicenda”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 31 Ottobre 2019 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 22 Gennaio 2018 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25950 del 16 Novembre 2020 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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