La notifica del precetto in violazione del rapporto di colleganza

Vìola l’art. 19 ncdf (già art. 22 cdf) l’avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, ometta di comunicare al collega di controparte sia l’esatto ammontare della somme dovute dal debitore, onde consentire a questi il spontaneo adempimento, e sia la propria intenzione di dar corso all’azione esecutiva, e proceda (in tempi estremamente solleciti dal deposito della sentenza) alla notifica dell’atto di precetto così determinando sia un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e sia un ingiustificato nocumento all’immagine professionale della collega di controparte agli occhi della propria assistita (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 9

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 23 dicembre 2009, n. 27214- Pres. Vittoria Paolo- Est. Finocchiaro Mario- P.M. Martone Antonio.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 17 Febbraio 2016 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 15 Marzo 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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