La normativa interna che stabilisce l’incompatibilità del dipendente pubblico part time con la professione di avvocato non contrasta con i principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E.

Deve escludersi la disapplicazione della L. n. 339/2003 per asserito contrasto della relativa disciplina con i parametri comunitari della concorrenza e della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati (che al più possono assumere rilevanza solo in riferimento agli avvocati esercenti la professione plenojure e non a quelli che siano contemporaneamente dipendenti pubblici esercenti in regime di part time), trattandosi di legge pienamente conforme alle disposizioni del Trattato sull’Unione Europea. Va, conseguentemente, rigettata l’istanza di sospensione e/o di rinvio del procedimento dinanzi al C.N.F. per essere state prospettate dal giudice interno (nella specie, il G.d.P. di Cortona) alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee talune questioni relative alla compatibilità della legge n. 339/2003 con i principi di diritto comunitario con riguardo ai parametri della concorrenza e della libera prestazione dei servizi, laddove tali questioni si presentino, come nella specie, inammissibili, poiché svincolate dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratte), nonché inidonee a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. ALLORIO, 02 marzo 2012, n. 26; Cons. Naz. Forense, Pres. ALPA – Rel. BAFFA , 23 ottobre 2010, n. 131; Cons. Naz. Forense, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BORSACCHI, 18 giugno 2010, n. 40.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 07 Maggio 2013 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 27 Marzo 2012 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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