La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione

La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Allorio, rel. Calabrò), sentenza n. 120 del 28 ottobre 2019

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 213, nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 29878 del 20 novembre 2018.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 28 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Ottobre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24896 del 06 Novembre 2020 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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