La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del COA

Non costituisce (più) illecito disciplinare sanzionato dal secondo capoverso dell’art. 24 del codice deontologico forense la mancata risposta dell’avvocato alla richiesta del Consiglio dell’Ordine di chiarimenti, notizie, o adempimenti in relazione ad un esposto presentato, per fatti disciplinarmente rilevanti, nei confronti dello stesso iscritto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80
NOTA:
In senso conforme, oltre a Cass. S.U. 28 .2.2011 n.4773 e Cass. S.U.30.12.2011 n.30173:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Tacchini), sentenza del 20 aprile 2012, n. 71
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MERLI), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 166.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 27 Maggio 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 11 Maggio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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