La mancata preventiva audizione dell’interessato nel procedimento di cancellazione amministrativa dall’albo

In tema di cancellazione dall’albo degli avvocati di natura amministrativa e non disciplinare, la normativa di cui all’art. 17 L. 247/2012 (già art. 37, comma 2, del r.d.l. n. 1578/1933, unitamente al successivo art. 45) deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (artt. 3, 24 e 97 Cost.) e della legislazione ordinaria in materia di pubblicità e trasparenza della Pubblica Amministrazione (condensati nella legge n. 241/1990), posto che l’atto finale della cancellazione incide direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell’ordinamento costituzionale, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.). Conseguentemente, detta cancellazione non può essere disposta se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni specifiche per cui è stato avviato il procedimento che lo riguarda, di apprestare le proprie difese e di illustrarle anche oralmente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 6 novembre 2017, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 06 Novembre 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera n. 4 del 16 Gennaio 2015 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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