La mancata lettura immediata del dispositivo della decisione del COA

Le decisioni del Consiglio dell’Ordine vengono pubblicate mediante deposito in Segreteria e successivamente notificate all’interessato, mentre non c’è alcuna norma che nel procedimento disciplinare preveda l’obbligo della lettura del dispositivo della decisione al termine della seduta, considerato, peraltro, che il dispositivo non è atto autonomo che possa in alcun modo sostituire la formale e finale decisione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 27/10/2010 n. 155; Cons. Naz. Forense 10/11/2005 n. 130.
La sentenza di cui in massima si riferisce a fattispecie precedente all’entrata in vigore art. 59 lett. l), L. n. 247/2012, ovverosia disciplinata dall’art. 51 del R.D. n. 37/1934.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 17 Luglio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 29 Novembre 2005 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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