La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 11 Novembre 2022 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 2 del 04 Febbraio 2019 (sospensione)
Evidenza, Giurisprudenza CNF

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