La mancata comunicazione del procedimento all’incolpato e al Pubblico Ministero prima dell’atto di citazione

Qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 r.d. 37/1934, la mancata comunicazione del procedimento all’incolpato e al Pubblico Ministero prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48 non comporta alcuna sanzione di nullità.

Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 2355 del 9 febbraio 2015

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass., ss. uu., 20843/07, 5072/05, 1988/98.

Giurisprudenza Cassazione

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