La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 128 del 17 luglio 2020

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 17 Luglio 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 07 Novembre 2013 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13167 del 17 Maggio 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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