La liquidazione delle spese legali secondo il range indicato nei parametri forensi non è sindacabile in sede di Legittimità

In tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140/2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla ivi allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete: l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella. In ogni caso, il superamento, da parte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, ai fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale violate.

Corte di Cassazione (pres. Di Virgilio, rel. Dongiacomo), Sez. II, sentenza n. 717 del 12 gennaio 2023

Giurisprudenza Cassazione

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