La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

La devoluzione al consiglio nazionale forense delle controversie in materia di cancellazione dagli albi professionali, ai sensi degli artt 16 e 37 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 25, 102, 103, 104 e 113 della costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della costituzione medesima.

Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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