La giurisdizione speciale del CNF non contrasta con la Costituzione

La devoluzione al consiglio nazionale forense, quale organo di giurisdizione speciale, delle controversie in materia di sanzioni disciplinari (artt. 16 e 37 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 25, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, trattandosi di giurisdizione speciale ad essa preesistente, la cui sopravvivenza è prevista dalla sesta disposizione transitoria della Carta fondamentale.

Cassazione Civile, sentenza del 07 febbraio 2002, n. 1732, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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