La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 23 Luglio 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 09 Giugno 2011 (censura)
Giurisprudenza CNF

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