La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali alla controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 180 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 19 Dicembre 2019 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 10 Marzo 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment