La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali alla controparte

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con rigore, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, ma il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato. Pertanto, la tutela del diritto di difesa e critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva irriso il Pubblico Ministero).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 84 del 28 aprile 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 28 Aprile 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera n. 5 del 31 Marzo 2017 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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