La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali alla controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, in attesa di entrare nell’ufficio del giudice per l’udienza, l’avvocato aveva apostrofato la Collega “stronza, cafona, cretina, deficiente, miserabile”, peraltro alla presenza di colleghi ed operatori giudiziari. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza n. 74 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 24 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 17 Giugno 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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