La deroga alla incompatibilità professionale nel caso di dipendente pubblico

La deroga alla incompatibilità prevista dall’art. 3, comma 4, lett. b), R.D.L. n. 1578/1933 opera nel solo caso in cui il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio dell’avvocatura, sia addetto ad un ufficio legale istituito dall’ente ed autonomo in seno alla struttura degli uffici, nel quale svolga in via esclusiva attività professionale giudiziale ed extragiudiziale di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente. Un tale inquadramento deve inoltre risultare stabilmente previsto nella pianta organica e non con una destinazione precaria o in qualunque momento revocabile dall’ente senza l’applicazione di criteri predeterminati. Siffatte condizioni, atteso il carattere eccezionale della deroga normativa prevista, vanno interpretate restrittivamente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 12

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 18-07- 2011, n. 120; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 166.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 10 Marzo 2015 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 26 Luglio 2012
Giurisprudenza CNF

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