La delibera di apertura del procedimento interrompe la prescrizione anche se non notificata

Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 51 r.d.l. 1578/1933 (ratione tempore applicabile), è interrotto -ed inizia quindi a decorrere ex novo– dalla delibera di apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di altri atti propulsivi del procedimento (come la delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato), a prescindere dalla loro successiva notifica al professionista, essendo sufficiente il solo compimento degli stessi quale manifestazione di volontà di procedere disciplinarmente nei confronti del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 1° giugno 2017, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 01 Giugno 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Dicembre 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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