La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è una pronuncia implicita sulla colpevolezza

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine deliberi l’apertura del procedimento medesimo non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione, da adottarsi dopo l’espletamento dell’istruttoria ed in esito al dibattimento. Tale provvedimento, pertanto, non può integrare una indebita duplicazione dell’esercizio dei poteri decisori spettanti a detto consiglio.

Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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