La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile

La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF -motivatamente dissentendo dal principio espresso da Cass. SSUU sent. n. 29294/2008- ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19

NOTA:
In senso conforme al principio di cui in massima, Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335, che ha mutato il proprio precedente indirizzo, aderendo pertanto a quanto espresso dal CNF.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 11 Maggio 2009 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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