La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio dell’ordine territoriale a carico di un avvocato non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, il quale non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale e non decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura. Ne consegue che, avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense; né a diversa conclusione può giungersi alla luce dell’art. 111 Cost., poiché l’immediato intervento di un giudice terzo si traduce in un inevitabile aggravio dei tempi del procedimento amministrativo davanti al Consiglio dell’ordine territoriale, con lesione anche del principio di cui all’art. 97 Cost. (Principio di diritto enunciato nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/04/2011)

Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. FORTE Fabrizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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