La delibera del Consiglio territoriale che dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

Deve ritenersi inammissibile poiché proposto avverso una deliberazione che, in difetto di apposita previsione normativa, sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio territoriale dispone l’archiviazione di un esposto, atteso che gli atti impugnabili avanti il C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 205

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Morlino), sentenza del 30 aprile 2012, n. 86, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Morlino), sentenza del 30 aprile 2012, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 22 Febbraio 2011 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment