La decisione disciplinare del COA deve essere sottoscritta (nel suo originale) dal presidente e dal segretario

Le due sottoscrizioni del Presidente e del Segretario costituiscono requisiti essenziali della decisione del COA (44 R.D. n. 37/1934), sicchè la mancanza anche di una sola di queste incide sull’autenticità dello svolgimento del processo e della sua conclusione. Tuttavia, la mancanza di una o entrambe tali sottoscrizioni non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione è stato, quindi, messo in condizioni di prendere visione dell’originale dell’atto. Infatti, la notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare o comunicare, sicchè le relative patologie – in termini di nullità, irritualità ed incompletezza – possono eventualmente incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sulla esistenza e validità in senso stretto dello stesso.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DAMASCELLI), setenza del 20 luglio 2012, n. 99

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 10 Novembre 2010 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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