La decisione CNF di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco difensori d’ufficio va impugnata dinanzi al CNF stesso

È inammissibile il ricorso in Cassazione avverso la decisione del CNF di rigetto della domanda di iscrizione nell’elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio, giacché la relativa opposizione va proposta dinanzi al CNF stesso, ai sensi dell’art. 7 L. n. 1199/1971 (richiamato dall’art. 1-ter D.Lgs. n. 271/1989), a cui peraltro si rifà l’art. 8 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 12/7/2019.

Corte di Cassazione (pres. Frasca, rel. Grasso), SS.UU., ordinanza n. 35130 del 15 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 35130 del 15 Dicembre 2023 (respinge)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense del 09 Gennaio 2023
Giurisprudenza Cassazione

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