La corrispondenza tra contestazione disciplinare e decisum

Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicché la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 09 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 06 Novembre 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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