La convocazione dei membri del COA è a forma libera

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, la convocazione dei membri del Consiglio dell’ordine, che non è disciplinata dall’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934, riguardante le comunicazioni a soggetti diversi dai membri del Collegio, come l’incolpato o i testimoni, in assenza di specifiche previsioni, è libera nelle forme e nei mezzi di trasmissione, purchè sia adottata con strumenti idonei al raggiungimento dello scopo. In particolare, la convocazione può essere fatta con qualsiasi mezzo, la cui affidabilità ed attitudine allo scopo si ricava dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione e la sua prova può anche essere ricavata dall’attestazione inserita nello stesso verbale della seduta.

Cassazione Civile, sentenza del 08 ottobre 2004, n. 20024, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Pivetti M (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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