La convocazione dei Consiglieri è a forma libera

In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 24 Settembre 2015 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Tempio Pausania, delibera del 20 Gennaio 2012 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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