La controversia sulla liquidazione dei compensi professionali da parte del COA

La controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum”- è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche nel caso in cui la parte interessata si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000. (Nella specie, la parte aveva chiesto la condanna del Consiglio a rivalerla nel caso di condanna a rimborsare all’avvocato l’importo da lui pagato al consiglio per il parere e la S.C. ha qualificato la domanda come richiesta risarcitoria strettamente collegata all’espressione del parere). (Regola giurisdizione)

Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6534- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio

Giurisprudenza Cassazione

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