La condanna penale ad una mera contravvenzione non basta, di per sè, ad escludere il requisito della condotta specchiata

Il consiglio nazionale forense, ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno del requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori, può utilizzare anche fonti di prova successive alla delibera del consiglio dell’ordine, ma non può ritenere carente il requisito stesso in base al solo rilievo che l’aspirante all’iscrizione abbia riportato una condanna penale per contravvenzione, occorrendo in tale ipotesi dare adeguata motivazione delle ragioni per le quali l’illecito contravvenzionale, che in astratto non è di per sé necessariamente incompatibile con una condotta specchiatissima ed illibata, escluda in concreto il requisito in questione.

Cassazione Civile, sentenza del 22 giugno 1990, n. 6331, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CHERUBINI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

Giurisprudenza Cassazione

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