La composizione elettiva del CNF da parte del COA (che è anche parte del giudizio disciplinare) non contrasta con la Costituzione

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104, 108 e 111 Cost. – per asserito contrasto con i principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia dell’organo giudicante – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 52 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, come sostituito dall’art. 21 del d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prospettata nel senso che la norma anzidetta, nel prevedere che i membri del Consiglio Nazionale Forense (CNF) sono nominati dai Consigli dell’Ordine degli avvocati (COA) di ciascun distretto di corte d’appello, consente che parte del procedimento di impugnazione della decisione del CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione sia, per l’appunto, il soggetto (COA) che, su base distrettuale, ha concorso alla costituzione dell’organo che ha emesso la decisione impugnata. Infatti, l’origine elettiva del CNF non determina alcun rapporto di dipendenza con le parti in causa, giacché la composizione collegiale dell’organo giudicante esclude qualsiasi attentato all’imparzialità nei confronti dell’elettore, garantendone l’indipendenza e l’autonomia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31/12/2009)

Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17064- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. IANNELLI Domenico

Giurisprudenza Cassazione

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