La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 3 luglio 2017, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 03 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Marzo 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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