La cancellazione dall’albo su richiesta del Pubblico Ministero

La facoltà del pubblico ministero di richiedere, ai sensi dello art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la cancellazione, dagli albi degli avvocati e procuratori, dei professionisti che si trovino nelle situazioni contemplate dalla norma medesima, non concretizza un’impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio dello ordine locale, nell’ambito della normale revisione degli albi, ma si pone in via autonoma ed alternativa rispetto a quella revisione. Da ciò consegue che l’indicata richiesta va proposta al consiglio dell’ordine locale, non al consiglio nazionale forense; consegue, altresì, che la stessa non è soggetta ad alcun termine dall’eventuale delibera con cui il consiglio locale abbia, in sede di revisione, negato la cancellazione.

Cassazione Civile, sentenza del 21 giugno 1976, n. 2321, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. DELFINI G

Giurisprudenza Cassazione

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