La cancellazione dall’albo per mancanza di requisiti (non discrezionali) non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo

Il provvedimento di cancellazione dall’albo per assenza del titolo abilitante all’iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali (a differenza di altri requisiti di iscrizione, quali, ad esempio, l’esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21/octies legge n. 241/1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 28 Ottobre 2022 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 25 Novembre 2021 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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